S empre. La modifica della legge che definisce i confini della legittima difesa in Italia si gioca tutta su un avverbio. Nei casi di violazione di domicilio o di irruzione all’interno di un’attività commerciale, secondo il testo approvato lo scorso 24 ottobre al Senato, sussiste sempre il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Un principio che viene rafforzato dall’aggiunta nell’articolo 52 del codice penale del comma 4: “chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere […] agisce sempre in stato di legittima difesa”. E non può essere punito quando le sue azioni siano conseguenza di uno “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Il testo vuole assicurare una maggiore tutela a chi reagisce a un’aggressione, anche quando lo fa mediante l’utilizzo di un’arma legittimamente detenuta. L’obiettivo è creare i presupposti affinché per i magistrati sia più facile chiedere l’archiviazione del procedimento, evitando processi interminabili che, nella maggior parte dei casi, terminano con l’assoluzione degli imputati. Un’intenzione, quella di allargare i limiti della legittima difesa, che ha spinto le opposizioni a evocare il rischio “Far West“, che sarebbe alimentato da un governo che incentiva il cittadino a difendersi da solo, in un contesto in cui sia furti che rapine sono in calo.
Dal 1889 a oggi
Il disegno di legge è stato approvato a Palazzo Madama da un’ampia maggioranza, in tempi record. Dopo una sola giornata di lavoro, ben 195 senatori si sono espressi in favore del testo che ha riscosso consensi, non solo tra i banchi della maggioranza, ma anche tra quelli di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Contrari al ddl, seppure con toni diversi, Partito democratico e Liberi e Uguali.
Fortemente voluta dalla Lega, la riforma è stata inserita nel contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, che in fase di discussione ha ritirato tutti gli emendamenti. Una scelta maturata nonostante in passato il movimento avesse espresso più volte pareri contrari, tanto che Luigi Di Maio in campagna elettorale dichiarava: “Il M5s al governo farà in modo che una persona non si debba difendere con un’arma da uno che gli entra in casa”. Ora il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione definitiva. Un traguardo sempre più a portata di mano che ha spinto Matteo Salvini, leader del Carroccio e ministro degli Interni, a esultare su Twitter: “La difesa è sempre legittima! Dalle parole ai fatti”.
La legittima difesa, dopo una prima codifica nel codice Zanardelli del 1889, fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano nel 1930.
La legittima difesa, dopo una prima codifica nel codice Zanardelli del 1889, fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano nel 1930 con l’articolo 52 del codice Rocco che stabilisce: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Il legislatore inserisce il principio della proporzionalità che apre alla discrezionalità del giudice, al quale viene affidato il compito di valutare la legittimità dell’intervento. Spazio di manovra che, nel corso dei decenni, e con il susseguirsi dei fatti di cronaca, ha acceso un dibattito sempre più veemente soprattutto per quanto riguarda i casi di furti o rapine con violazione di domicilio o di irruzione all’interno di un’attività commerciale. Proprio per restringere il campo, il 13 febbraio 2006, il Parlamento approva la legge 59 che aggiunge due commi all’articolo 52 nei quali si afferma che, nei casi di violazione del domicilio (articolo 614 del codice penale) o dei luoghi in cui si esercitano attività commerciali, professionali o imprenditoriali, “sussiste il rapporto di proporzione” per chi si difende “con un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo”.
Questa prima modifica della legittima difesa, contestata dall’opposizione e da diversi giuristi, nel 2006 viene considerata una vittoria politica dell’allora Lega Nord, promotrice del testo, che ne fa una “legge bandiera” da utilizzare nella campagna elettorale che porterà alle elezioni nell’aprile di quello stesso anno. “Da oggi – dichiarava all’indomani dell’approvazione il ministro della Giustizia, il leghista Roberto Castelli – i delinquenti devono avere qualche timore in più e le brave persone, vittime di aggressioni, qualche problema in meno. È stato finalmente sancito il principio per cui un aggressore e un aggredito non sono più sullo stesso piano. È stato riconosciuto il diritto dell’aggredito di difendersi”.
Avverbi e modifiche
A distanza di 12 anni, però, proprio la Lega è tornata a combattere una battaglia sull’allargamento delle maglie della legittima difesa per correggere il tiro di una legge che contiene ancora delle “zone d’ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito legittimamente”. A esprimere questa perplessità al Tascabile è il leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia del Senato e relatore dell’attuale testo di riforma, secondo il quale l’articolo 52 è una norma “ben fatta ma che necessita alcuni correttivi”. L’intento del ddl approvato al Senato, spiega Ostellari, è “agire dove il precedente legislatore era stato poco chiaro attraverso un intervento sistematico tra l’articolo 52 e il 55 (Eccesso colposo) del codice penale. “L’aggiunta dell’avverbio ‘sempre’, ci consente sostanzialmente di affermare che sussiste sempre il rapporto di proporzione richiesto dalla norma nei casi individuati dal legislatore. Questa legge”, aggiunge “ci permette di essere maggiormente precisi consentendo al giudice di essere un po’ più rigido nella sua azione”. L’obiettivo è “mettere al centro la vittima, ossia il cittadino perbene che si è dovuto difendere nel corso di un’aggressione e che poi magari si è dovuto anche difendere dalle accuse dallo Stato”.
Oltre a modificare l’articolo 52, il ddl punta a cambiare anche l’articolo 55 del codice penale: “In fase preliminare – spiega Ostellari – abbiamo ascoltato diversi esperti, tra cui operatori del diritto, rappresentanti di categorie, magistrati e professori universitari, che ci hanno confermato la necessità di lavorare sull’eccesso colposo”. Una modifica che, secondo il senatore leghista, è suggerita anche dagli altri ordinamenti europei come quello tedesco. “Per questa ragione abbiamo deciso di introdurre nell’articolo 55 il principio del ‘grave turbamento’, derivante dalla situazione di pericolo in atto, che agisce come causa di non punibilità nel momento in cui si agisce nella salvaguardia della propria o altrui incolumità”.
La modifica della legge sulla legittima difesa arriva in un momento storico in cui il 39% degli italiani si dice favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un’arma da fuoco per la difesa personale.
Nella definizione della situazione di pericolo, nel caso in cui la legge dovesse essere approvata in via definitiva, i giudici potranno avvalersi anche del quarto comma del nuovo articolo 52 che definisce sempre legittimi gli atti compiuti “per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. In questo modo non è strettamente necessario che l’aggressore abbia una pistola in mano, ma è sufficiente la sola minaccia di utilizzarla.
La modifica della legge sulla legittima difesa arriva in un momento storico in cui, secondo il 1° Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia, realizzato dal Censis con Federsicurezza, il 39% degli italiani è favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un’arma da fuoco per la difesa personale. Il dato, in netto aumento rispetto al 26% rilevato nel 2015, va di pari passo con il timore che manifestano le famiglie: il 31,9% percepisce il rischio di criminalità nella zona in cui vive e il 60,2% dei cittadini, secondo l’Istat, è (molto o abbastanza) preoccupato dei furti nella propria abitazione. Eppure, stando agli ultimi dati forniti dal Ministero dell’Interno, dall’agosto 2017 al luglio 2018, il numero dei reati in Italia è calato: i furti sono diminuiti da 1.302.636 a 1.189.499, così come le rapine, che sono passate da 31.904 a 28.390. In generale, dal rapporto dell’Osservatorio europeo sulla sicurezza del 2017 emerge che il 78% degli intervistati crede che la criminalità in Italia “sia cresciuta rispetto a cinque anni fa, tuttavia registra 3 punti in meno del 2016 e 10 rispetto al 2007”.
Critiche
Una delle voci più critiche nei confronti del testo a Palazzo Madama è stata quella l’ex presidente del Senato, Pietro Grasso, che al Tascabile spiega che secondo lui si tratta di una “legge sbagliata che crea enormi danni culturali e normativi, e che provoca inevitabilmente – pur non toccando le norme specifiche – un aumento di armi in circolazione nel nostro Paese”. Per il leader di Liberi e Uguali il ddl veicola un messaggio pericoloso per il quale “lo Stato non riesce a darti sicurezza: quindi pensaci da te”. “In questo modo, – continua, si fa credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria, illudendoli che non si avranno più indagini e processi”. Nello specifico, il nuovo articolo 52 “presume ‘sempre’ e comunque l’innocenza di chi si difende in casa o all’interno di un’attività commerciale, escludendo nel comma 4 il principio della proporzione tra difesa e offesa”. L’obiettivo della maggioranza, per Grasso, è “limitare la discrezionalità del giudice”, con il rischio di creare “una zona franca”.
Un pericolo che però, secondo il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, sembra essere scongiurato. Sebbene infatti il nuovo comma 4 dell’art. 52 susciti “non poche perplessità, perché è poco chiaro, e si presta a possibili distorsioni”, secondo Minisci, “nessuna modifica potrà far prescindere dai due cardini del principio di proporzionalità tra offesa e difesa e dell’accertamento dei fatti all’interno di un procedimento penale”. Per questa ragione “le indagini per capire come si è svolta la vicenda devono essere sempre fatte, ciò a tutela e a garanzia di tutti, anche se si è aggiunto l’avverbio ‘sempre'”. Principio che vale anche per l’introduzione nel sistema del concetto di ‘grave turbamento’ che, secondo il presidente dell’Anm, “dimostra chiaramente che per accertarne la sussistenza occorre fare un’indagine, non c’è spazio per alcun automatismo”.
Il nuovo articolo 52 presume ‘sempre’ e comunque l’innocenza di chi si difende in casa o all’interno di un’attività commerciale.
Anche per queste ragioni, Grasso è convinto che “la normativa attuale, figlia tra l’altro di una riforma voluta dalla Lega nel 2006, sia già efficace e sufficiente”. Secondo il senatore di Leu: “Dai dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, elaborati dal servizio studi del Senato, si evince che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani, dal 2013 al 2016, sono stati 10 per la legittima difesa e 5 per l’eccesso colposo in legittima difesa. Una simile riforma dunque non è giustificata né dall’urgenza né dai numeri, né dall’esito dei processi”. Nello specifico, nei quattro anni presi in esame, tutti i processi per eccesso colposo in legittima difesa, tranne uno, si sono conclusi con archiviazione o non punibilità. Nell’unico caso in cui si è arrivati a condanna, spiega Grasso, “il processo ha accertato che lo sparo che ha ucciso il ladro è avvenuto fuori dal domicilio, durante la fuga e, pertanto, era venuta meno l’attualità del pericolo”.
Se le assoluzioni nella stragrande maggioranza dei casi sono innegabili, secondo il sentore Ostellari, non può essere tralasciato “il travaglio” cui sono stati sottoposti i cittadini che si sono difesi. “A quale a prezzo sono stati assolti? Abbiamo constatato che in molti casi i processi sono durati moltissimo, con anni contrassegnati da sospetti, udienze estenuanti e condanne in primo grado che hanno messo a dura prova la vita di queste persone”. Per questa ragione, secondo il presidente della Commissione Giustizia, è stato necessario intervenire per mettere fine a una “situazione inaccettabile”. Se il ddl dovesse essere approvato in via definitiva “una volta che l’autorità giudiziaria avrà accertato i fatti ed esaminato gli atti, il pubblico ministero avrà a disposizione due norme per fare richiesta di archiviazione, evitando processi interminabili”. Inoltre, spiega Ostellari, il ddl interviene anche nell’eventualità di rinvio a giudizio, agendo sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata una corsia preferenziale anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”.
Problema, quello della lunghezza dei processi, che però, secondo Grasso, “caratterizza tutta quanta la giustizia, penale e civile, non solo questo tipo di provvedimenti. E che sicuramente non si risolve con questa legge”.